SERVIZI

Scuola guida a Pistoia (Pt)

Patenti AM - A1 - A2 - A - B - B cod. 96 - BE - C - CE - D - DE

... dal 1968 al tuo servizio a Pistoia

Età 14 anni. Permette la guida dei ciclomotori 2/3 ruote e quadricicli leggeri max. 50cc di cilindrata. Si deve sostenere l'esame teorico a quiz e quello pratico.
DOCUMENTI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO

4 foto tessera, documento d'identità, codice fiscale, documento d'identità di un genitore o tutore e la sua presenza per consenso al conseguimento, certificato anamnestico rilasciato dal medico curante, visita medica da effettuarsi presso la nostra sede (permesso o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari).

Età 20 o 24 anni. Permette la guida di di motocicli senza limitazioni, nonché di tricicli di potenza maggiore di 15 KW a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni. Questa patente si può conseguire a partire da 20 anni, a condizione di essere titolare di patente di cat. A2 da almeno 2 anni, oppure con accesso diretto a partire da 24 anni. In ogni caso occorrerà superare una prova di guida su veicolo specifico.
DOCUMENTI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO

4 foto tessera, documento d'identità o patente se in possesso, codice fiscale, certificato anamnestico rilasciato dal medico curante, visita medica da effettuarsi presso la nostra sede (permesso o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari).

  • Patente A1

    Età 16 anni. Permette la guida di motocicli max. 125cc di cilindrata e massimo 11KW di potenza, tricicli di potenza inferiore o uguale a 15 KW.

    DOCUMENTI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO


    4 foto tessera, documento d'identità del ragazzo e di un genitore, codice fiscale, certificato anamnestico rilasciato dal medico curante, visita medica da effettuarsi presso la nostra sede (permesso o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari).

  • Patente A2

    Età 18 anni. Permette la guida di motocicli di potenza inferiore o uguale a 35 KW e rapporto potenza/massa minore o uguale a 0,20 KW/Kg, tali che non derivino da una versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita, nonchè di tricicli di potenza inferiore o uguale a 15 KW. Chi è già in possesso di una patente deve sostenere solo l'esame pratico di guida altrimenti anche l'esame teorico a quiz.

    DOCUMENTI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO


    4 foto tessera, documento d'identità o patente se in possesso, codice fiscale, certificato anamnestico rilasciato dal medico curante, visita medica da effettuarsi presso la nostra sede (permesso o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari).

  • Patente cat. B1 + B + Cod. 96 + BE + BS

    Patente B1


    Permette la guida dei quadricicli diversi da quelli leggeri (massa a vuoto = 400 Kg o 550 Kg se per trasporto cose, escluse batterie, potenza nominale netta = 15 KW). Questa patente si può conseguire a partire da 16 anni e non abilita alla guida di alcun motociclo.


    Patente B - Cod.96


    Permette la guida di autovetture (numero di posti minore o uguale 9 e massa massima autorizzata fino a 3500 Kg). Con la patente B è possibile guidare anche un complesso di veicoli composto da motrice di categoria B e: rimorchio con massa massima autorizzata minore o uguale a 750 Kg, oppure rimorchio con massa massima autorizzata maggiore di 750 Kg, purché la massa massima autorizzata del complesso inferiore a 3500 Kg; rimorchio con massa massima autorizzata maggiore di 750 Kg e massa massima autorizzata del complesso maggiore di 3500 Kg ma minore di 4250 Kg, a condizione di superare una prova di pratica di guida su veicolo specifico. Tale estensione dell'abilitazione della patente B è comprovata dall'apposizione del codice 96 sulla patente, in corrispondenza di tale categoria.


    Patente BE


    Permette la guida la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata maggiore di 750 Kg ma inferiore a 3500 Kg: ne deriva che la massa massima autorizzata del complesso è minore o uguale di 7000 Kg.


    DOCUMENTI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO

    - 4 foto

    - Carta d'identità e/o patente

    - Certificato anamnestico rilasciato dal medico curante

    - Certificato medico

    - Codice fiscale

    Le lezioni teoriche e le lezioni pratiche vengono effettuate presso la nostra sede.


    Patente BS


    La patente di categoria "BS" può essere con o senza adattamenti, il secondo caso riguarda mutilati e portatori di handicap che possono comunque ottenere la patente ma limitatamente alla guida di veicoli con particolari adattamenti.Sarà compito della Commissione Medica Locale, in sede di rilascio del certificato medico, stabilire quali saranno gli adattamenti da apporre al veicolo in funzione dell' handicap. Gli esami si svolgono con il sistema a quiz, e una prova pratica di guida.


    DOCUMENTI NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO

    - 4 foto

    - Carta d'identità

    - Certificato anamnestico rilasciato dal medico curante

    - Certificato medico presso la Commissione Medica Locale

    - Codice fiscale

    Le lezioni teoriche vengono effettuate presso la nostra sede.


  • Patente cat. C1 - C1E - C - CE

    Patente C1


    Età minima 18 anni. Permette la guida di autocarri aventi massa massima autorizzata maggiore di 3500 Kg ma fino a 7500 Kg, anche se trainati un rimorchio con massa massima autorizzata = 750 Kg.


    Patente C1E


    Età minima 18 anni. Permette la guida di complessi di veicoli composti da: motrice di categoria C1 e rimorchio con massa massima autorizzata maggiore di 750 Kg, purché la massa massima autorizzata del complesso non superiore a 12000 Kg; motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata superiore a 3500 Kg, purché la massa massima autorizzata del complesso non superiore a 12000 Kg.


    Patente C


    Età minima 21 anni. Permette la guida di autocarri aventi massa massima autorizzata superiore a 3500 Kg, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata minore o uguale a 750 Kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni.


    Patente CE


    Età minima 21 anni. Permette la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria C e rimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 Kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni

    DOCUMENTI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO

    - 4 foto

    - Patente e carta d'identità

    - Certificato anamnestico rilasciato dal medico curante

    - Certificato medico

    - Codice fiscale

  • Patente cat. D1 - D1E - D - DE

    Patente D1


    Età minima 21 anni. Permette la guida di autoveicoli fino a 17 posti e lunghezza fino a 8 metri, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata minore o uguale a 750 Kg.


    Patente D1E


    Età minima 21 anni. Permette la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria D1 e rimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 Kg.


    Patente D


    Età minima 24 anni. Si può conseguire dopo il conseguimento della patente di categoria "B" e permette di guidare autoveicoli destinati al trasporto di persone con più di 9 posti compreso l'autista.


    Patente DE


    Età minima 24 anni. Permette la guida di autoveicoli con un numero di posti superiore a 9, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 Kg.

    DOCUMENTI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO

    - 4 foto

    - Patente e carta d'identità

    - Certificato anamnestico rilasciato dal medico curante

    - Certificato medico

    - Codice fiscale

  • Patenti professionali

    A chi si rivolge la direttiva

    La direttiva 2003/59/CE si applica ai conducenti:

    Cittadini di Stato membro;

    Cittadini di Paese terzi dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa;

    Che guidano veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+e, D, D+E.

    Attività C.Q.C.

    La C.Q.C. può qualificare i conducenti per la guida professionale di veicoli adibiti al:

    Trasporto di persone;

    Trasporto di merci;

    Entrambi.

    Esenzioni

    La C.Q.C. non è richiesta ai conducenti:

    Di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 Km/h;

    Di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o mezzi a loro disposizione;

    Di veicoli sottoposti a prove su strada ai fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

    Di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

    Di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale:

    Di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

    Di veicoli che trasportano materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a conduzione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

    Autisti conto proprio

    La circolare 77898 del 10 agosto 2007 ha chiarito che:

    I conducenti di veicoli ad uso privato, quando sono assunti alle dipendenze dell'impresa con la qualifica di autista devono avere la carta di qualificazione del conducente. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale;

    Rilascio ordinario

    Il rilascio avviene superando uno specifico esame di idoneità, cui si viene ammessi previa freguenza di un corso di formazione di 280 ore, di cui 20 ore di esercitazioni pratiche alla guida di veicoli.

    Il programma del corso di formazione iniziale è stabilito all'art: 6 del D.M. 7 febbraio 2007.

    Il corso prevede un programma comunque per i titolari di tutte le patenti di guida e due parti speciali, una dedicata agli aspiranti del conseguimento della C.Q.C. per il trasporto di cose, ed una per la preparazione al conseguimento della C.Q.C. per il trasporto di persone.

    Riduzione del programma

    I candidati al conseguimento della C.Q.C. per trasporto di persone che già anno conseguito la C.Q.C. per il trasporto di cose, per poter essere ammessi agli esami dovranno freguentare esclusivamente la parte del corso dedicata a questa specializzazione (art. 6, comma 2, lettera b del D.M. 7 febbraio 2007).

    I candidati al conseguimento della C.Q.C. per trasporto di cose che già hanno conseguito la C.Q.C. per il trasporto di persone, per poter essere ammessi agli esami dovranno freguentare esclusivamente la parte del corso dedicata a questa specializzazione (art. 6, comma 2, lettera c del D.M. 7 febbraio 2007).

    Ulteriore riduzione del programma del corso di formazione iniziale è prevista per i candidati al conseguimento della C.Q.C. che già sono titolari dell'attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore. In tal caso detti candidati dovranno frequentare esclusivamente la parte generale del corso di formazione (art. 6, comma 2, lettera a del D.M. 7 febbraio 2007).

    Corsi C.Q.C. ordinari e accellerati

    Riferimenti Normativi:

    Ordinari:

    D.L. 21 novembre 2005, N.286

    D.M 16 ottobre 2009

    Accellerati:

    D.L. 22 dicembre 2008, N.214

    D.M. 16 ottobre 2009

    Corsi C.Q.C. ordinari e accellerati

    ETA'

    C.Q.C Merci - Patenti C o CE:

    Anni 18 - Corso Ordinario: senza limiti di massa

    Anni 18 - Corso Accellerato: fino a 21 anni limute di massa 7,5T

    Anni 21 - Corso Accellerato: senza limiti di massa

    CQC Passeggeri - Patenti D o DE:

    Anni 21 - Corso Ordinario: senza limiti di KM e/o passeggeri

    Anni 21 - Corso Accellerato: fino a 23 anni limite 16 passeggeri o percorrenza non superiore a 50KM per servizi linea.

    Anni 23 - Corso Accellerato: senza limiti kilometrici e/o passeggeri.

    Corsi C.Q.C. ordinari e accellerati. Durata dei corsi iniziali completi

    Corso Ordinario:

    260 ore di teoria: di cui 190 parte generale e 70 ore parte specifica.

    20 ore di guida con istruttore abilitato - di cui max 8 ore su terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità.

    Corso Accellerato:

    130 ore di teoria: di cui 95 parte generale e 35 parte specifica.

    10 ore di guida con istruttore abilitato - di cui max 4 ore su terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità.


    Certificato di abilitazione CAP


    Il CAP di tipo B (età minima 21 anni) consente di guidare taxi e autovetture da noleggio con conducente (ncc).

    Gli esami si svolgono con una prova teorica di tipo orale.

    DOCUMENTI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO

    - Fotocopia della patente e carta d'identità

    - Certificato anamnestico rilasciato dal medico curante

    - Certificato medico.

    Autoscuola associata al Consorzio Autoscuole Pistoiesi (CAP)|info@autoscuolasangiorgio.it

    Torna ai contenuti | Torna al menu

  • Duplicati patente

    Duplicato patente di guida per deterioramento



    Deve intendersi deteriorata la patente quando non sia idetentificabile uno solo dei seguenti elementi: numero del documento, dati anagrafici, data di scadenza, foto del titolare.


    COSA OCCORRE

    3 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto e fotocopia della carta d'identità.

    Qualora la patente deteriorata, sia scaduta o prossima alla scadenza, l'interessato deve produrre un certificato medico in bolo (e relativa fotocopia), la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all'art. 119 del Codice della Strada.

    Qualora sul certificato medico non sia presente la foto e non sia il diretto interessato a presentare la domanda, alla stessa deve essere allegata una fotografia autentica.

    Patente posseduta e relativa fotocopia fronte-retro.

    Qualora la domanda sia relativa a cittadini extracomunitari, è richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrè essere esibito in originale anche in occasione del ritiro del duplicato.

    La patente deteriorata deve essere restituita all'Ufficio della Motorizzazione Civile.

    Visto le continue modifiche delle procedure e dei documenti necessari, ci scusiamo e non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze ed errori per quanto sopra riportato.



    Duplicato del C.A.P. per deterioramento



    COSA OCCORRE

    Patente di guida

    Fotocopia della carta d'identità

    C.A.P.

    Se la domanda è relativa a cittadini extracomunitari serve anche la fotocopia autenticata del permesso di soggiorno.

    Codice fiscale


    COSA FARE

    La documentazione verrà presentata alla M.C.T.C. di Pistoia, la quale ci rilascerà una ricevuta di presentazione della richiesta. Sarà nostra premura avvertirvi dell’avvenuta definizione della pratica previa restituzione della ricevuta di presentazione domanda.

    Visto le continue modifiche delle procedure e dei documenti necessari, ci scusiamo e non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze ed errori per quanto sopra riportato.




    Duplicato della patente in seguti a smarrimento o furto



    COSA FARE

    Se la denuncia è già stata fatta all’estero deve essere comunque ripresentata alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia etc.) italiane.

    Sporgere denuncia agli organi di polizia entro 48 ore presentando:

    un documento di riconoscimento valido

    2 fotografie formato tessera su sfondo bianco

    ricevuta la denuncia, gli stessi si collegheranno via computer con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione per sapere se il duplicato della patente di guida può essere richiesto direttamente all'Ufficio Centrale Operativo oppure se andrà presentata domanda alla Motorizzazione secondo le vecchie modalità, vediamo di seguito le due procedure.

    1) L’interessato lascia il posto di polizia con un permesso provvisorio di guida e attende l'invio alla residenza della nuova patente.

    2) Duplicato presso Motorizzazione Civile:

    COSA OCCORRE:

    Carta d’identità in corso di validità

    Denuncia e permesso provvisorio di guida

    2 foto formato tessera


    Marca da bollo da € 14.62 per visita se la patente è scaduta o prossima alla scadenza. Se la domanda è relativa a cittadini extracomunitari serve anche la fotocopia autenticata del permesso di soggiorno in corso di validità.

  • Rinnovo patente con visita medica in sede

    Presso il nostro ufficio è possibile rinnovare la patente di qualsiasi categoria:

    A - B - C - D - E - CIGC.

    Certificato di abilitazione professionale CAP - KB.

    Il rinnovo avviene previo visita medica rilasciata da un ufficiale sanitario che è presso la ns. sede il giovedì dalle ore 17.45. Occorre prenotare.

    La patenti di categoria A e B vengono rinnovate mediante visita medico oculistica per 10 anni fino al compimento del 50° anno di età, per 5 anni dal 50° al 70° anno di età e per 3 anni dal 70° al 80° anno di età. dopo l'80° anno di età le patenti vengono rinnovate per massimo 2 anni, a seguito di visita medica presso la Commissione Medica Locale.

    Le patenti di categoria C e D, ed i C.A.P. vengono rinnovati per 5 anni.

    Il C.A.P. di tipo KB, nel caso in cui viene accompagnato da una patente di categoria C o D non necessita di rinnovo e quindi anche in questo caso è sufficiente che sia valida la patente di guida.

    Se invece è accompagnato da una patente di categoria B và rinnovato con i seguenti criteri:

    - dopo cinque anni dal suo conseguimento, se la patente di guida non è ancora scaduta. - alla scadenza della patente (anche se non sono ancora trascorsi i cinque anni dal conseguimento del C.A.P. di tipo B.

    COSA OCCORRE:

    - Patente - C.A.P. - 1 foto - se la domanda è relativa a cittadini extracomunitari serve anche la fotocopia autenticata del permesso di soggiorno in corso di validità. - visita medica di idoneità alla guida.

    COSA FARE:

    La documentazione verrà presentata alla M.C.T.C. di Pistoia la quale rilascerà una ricevuta di presentazione della richiesta. Sarà nostra premura avvertirvi dell’avvenuta definizione della pratica previa restituzione della ricevuta di presentazione della domanda.

    N.B.: Quando si rinnova il KB è possibile chiedere anche il rinnovo della patente di categoria B anche se la stessa non è prossima alla scadenza.

    Visto le continue modifiche delle procedure e dei documenti necessari, ci scusiamo e non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze ed errori per quanto sopra riportato.

Revisione della patente

Per REVISIONE DELLA PATENTE si intende il provvedimento che obbliga il conducente a sottoporsi a una visita medica specialistica preso la commissione medica locale per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica alla guida (per esempio per accertamenti successivi alla guida in stato di ebbrezza o assunzione di sostanze stupefacenti).E' prevista anche una REVISIONE DI TIPO TECNICO che prevede l'obbligo di sostenere un nuovo esame di teoria e di guida per poter conservare la patente.Questo tipo di revisione è generalmente disposta dal competente D.T.T (Dipartimento Trasporti Terrestri) in seguito a incidenti gravi.E' da ricordare che la revisione tecnica è da sostenere anche quando si perdono tutti i 20 punti della patente.

  • Corsi per recupero punti

    Recupero punti


    L’articolo 126-bis, introducendo il regime della patente a punti, ha anche previsto la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento che consentano di recuperare i punti persi.

    L'iscrizione ai corsi recupero punti è vincolata al ricevimento della comunicazione dell'avvenuta sottrazione dei punti, da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri.

    Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione pervenuta e non è possibile frequentare due corsi contemporaneamente.

    I titolari di patente A1-A-B-BE possono effettuare il corso per il recupero massimo di 6 punti che si svolge nell’arco di 2 settimane con lezioni di durata massima di 2 ore. Sono consentite al massimo 4 ore di assenza che però devono essere obbligatoriamente recuperate. Se si superano le 4 ore di assenza il corso viene annullato e si deve ripetere. (Si ricorda che un ritardo di oltre 15 minuti dall’orario d’inizio delle lezioni, da decreto, comporta l’assenza).

    I titolari di patente C-CE-D-DE possono effettuare il corso per il recupero massimo di 9 punti che si svolge nell’arco di 3 settimane con lezioni di massimo 2 ore. Sono consentite al massimo 6 ore di assenza che però devono essere obbligatoriamente recuperate. Se si superano le 6 ore di assenza il corso viene annullato e si deve ripetere. (Si ricorda che un ritardo di oltre 15 minuti dall’orario d’inizio delle lezioni, da decreto, comporta l’assenza).

    Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica il recupero dei punti. Il reintegro dei punti decorrerà dalla data di rilascio dell'attestazione di frequenza del corso. Qualora il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento Terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potrà godere dei benefici del corso stesso e, quindi, dovrà sottoporsi ad esame di revisione.

    E' possibile conoscere in tempo reale il numero di punti della propria patente chiamando da telefono fisso.


    06 45775962


    e digitando, tramite operatore elettronico, la propria data di nascita ed il proprio numero di patente.


    Recupero punti C.Q.C. - CAP. B


    Anche per la CQC e il Cap sono previsti i sistemi di recupero del punteggio perso per le violazioni contestate, con le stesse modalità previste per la patente, ovvero:


    il punteggio viene interamente ripristinato a 20 punti se il titolare non commette altre violazioni alla guida di un veicolo che prevede il possesso della CQC o del KB, per due anni consecutivi dall’ultima violazione;

    si possono recuperare 9 punti partecipando ad un corso della durata di 20 ore presso autoscuole o Enti autorizzati.


    Ogni due anni si beneficia di un incremento di 2 punti (sino a raggiungere un massimo di 30 punti di dotazione) ogni due anni qualora non si commetta alcuna violazione nell’esercizio di un trasporto professionale.


    Occorre sempre tenere presente che il punteggio della patente e quello della CQC o del KB sono totalmente indipendenti tra loro, pertanto un incremento di punti sull’una non influenza il punteggio sull’altra.


    Azzeramento del punteggio ed esame di revisione della CQC o del CAP

    In caso di perdita totale del punteggio, il titolare di CQC o di KB dovrà sottoporsi ad un esame di revisione consistente in una prova teorica, che verte sull'intero programma del conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (o di conseguimento del KB), ed eseguito con le medesime modalità.

    In caso di superamento dell’esame verrà recuperato l’intero punteggio iniziale della CQC o del KB, ma non quello eventualmente perso sulla patente di guida. Parimenti se si sarà sostenuto un esame di revisione disposto sulla patente di guida, il recupero dell’intero punteggio non varrà per gli eventuali punti persi sulla CQC o KB. In caso di revoca della patente di guida, disposta per il mancato superamento dell’esame di revisione, viene disposta la revoca anche della CQC o del KB.


    Casi particolari di azzeramento del punteggio:


    In caso di azzeramento del punteggio contemporaneamente sulla CQC e sul KB l’esame di revisione verterà sul programma previsto per il titolo abilitativi necessario per la guida del veicolo con cui si è commessa l’infrazione (o le infrazioni) che ha determinato la maggiore perdita di punti.

    Se il conducente ha subito la stessa decurtazione di punteggio, alla guida di due veicoli diversi, l’esame di revisione verterà sul programma previsto per il conseguimento dell’abilitazione necessaria alla guida del veicolo su cui si è commessa l’ultima violazione.

  • Conversioni patenti militari

    Conversione patente militare in congedo


    Attenzione: la richiesta deve essere presentata entro un anno dalla data del congedo.

    COSA OCCORRE:

    - Carta d’identità in corso di validità

    - Eventuale Patente civile in originale

    - 3 foto formato tessera - 1 marca da bollo

    - Allegato N relativo ai veicoli militari condotti, rilasciato dall’Autorità Militare presso il quale è stata conseguita l’abilitazione

    - Fotocopia autenticata in bollo del congedo ( esclusi gli ufficiali)

    - Stato di servizio in bollo rilasciato dal Distretto Militare ( solo per gli ufficiali) - Certificato anamnestico rilasciato dal medico curante - Visita medica di idoneità alla guida.

    COSA FARE:

    La documentazione verrà presentata alla M.C.T.C. di Pistoia che rilascerà un permesso di circolazione. Sarà nostra premura avvertirvi dell’ avvenuta definizione della pratica, previa restituzione del permesso, vi consegneremo la nuova patente.

    Visto le continue modifiche delle procedure e dei documenti necessari, ci scusiamo e non ci assumiamo responsabilità, per eventuali inesattezze ed errori per quanto sopra riportato.


    Conversione patente militare in servizio


    - Carta d’identità in corso di validità

    - Eventuale Patente civile in originale

    - Patente militare

    - 3 foto formato tessera

    - 1 marca da bollo

    - Dichiarazione del comando relativo allo stato di servizio con autorizzazione alla conversione della patente militare

    - Certificato anamnestico rilasciato dal medico curante

    - Visita medica di idoneità alla guida

    COSA FARE:

    La documentazione verrà presentata alla M.C.T.C. di Pistoia che rilascerà un permesso di circolazione. Sarà nostra premura avvertirvi dell’ avvenuta definizione della pratica, previa restituzione del permesso, vi consegneremo la nuova patente. Visto le continue modifiche delle procedure e dei documenti necessari, ci scusiamo e non ci assumiamo responsabilità, per eventuali inesattezze ed errori per quanto sopra riportato.

  • Patente internazionale

    COS'È

    Per poter condurre veicoli nel territorio di uno Stato non aderente all'UE è necessario munirsi di un Permesso Internazionale di Guida. Si tratta di una traduzione della patente di guida in tutte le lingue. La patente internazionale può essere rilasciata solo al possessore di patente nazionale, quindi emessa in Italia.

    VALIDITÀ

    Il documento, rilasciato secondo la convenzione di Vienna del 8.11.1968, ha validità 3 anni; qualora però all'atto del suo rilascio il documento di guida italiano esibito abbia un periodo di validità residuo inferiore a 3 anni, la patente internazionale avrà la data di scadenza coincidente con quella della patente nazionale.

    COSA OCCORRE

    - 2 Foto formato tessera di cui una autenticata in Comune

    - Patente in corso di validità

    - 1 marca da bollo

    - Eventuale permesso di soggiorno

    - Fotocopia della carta d'identità



Contattaci per richiedere informazioni sui nostri corsi

CHIAMA ORA

Conversione della patente estera

Attenzione: è possibile convertire le patenti di guida rilasciati da Stati per i quali esistono condizioni di reciprocità.

Share by: